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Diminuiti, significativamente, i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico.

Aggiornamento: 5 mar 2019

l Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Una sorta di riforma fallimentare, ma non solo, con una serie di norme che faciliteranno il ricorso delle imprese a istituti di allerta e composizione assistita della crisi (in attuazione della delega prevista dalla legge 155/2017).



La ratio della norma è di consentire alle aziende sane ma in difficoltà finanziarie di far fronte ai problemi proseguendo l’attività, in linea con le direttive europee.


Sono previsti indicatori di crisi che consentano di misurare difficoltà di natura reddituale e patrimoniale in relazione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle imprese: ad esempio, ci saranno indici per misurare la sostenibilità dei debiti per il semestre successivo, le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso, e tutta una serie precisa di parametri di bilancio.


La legge offre un quadro normativo unitario e un punto di riferimento per le diverse procedure concorsuali e di risoluzione delle crisi.


Si introduce, ad esempio, la differenza fra crisi (situazione che presenta un pericolo di futura insolvenza) e insolvenza vera e propria.

Viene abbandonato invece il termine fallimento, con la sua connotazione di eccessiva negatività, a favore di una terminologia che metta maggiormente l’accento sulla possibilità di superare le crisi. Vengono poi semplificate e rese più chiare le procedure concorsuali, valorizzando il principio della certezza del diritto.


Lo scopo della norma è anche quello di punire gli amministratori di società che non si attivano in tempo per far emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti (Organismo di composizione della crisi d’impresa presso le camere di commercio), così da salvaguardare la continuità d’impresa.


Altra novità di particolare rilevo ed immediatamente efficace è la modifica dell’articolo 2086 cod. civ., da parte dell’articolo 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che obbliga l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.


Infine, e non di meno conto, l’obbligo imposto dall’articolo 379 del codice della crisi e dell’insolvenza che ha modificato l’articolo 2477, commi 3 e 4, cod. civ. in materia di società obbligate alla nomina del collegio sindacale se la società:


- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:


             1) totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;

             2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

             3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.


L’obbligo di nomina dell’organo di controllo è del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”. Dalla nuova disposizione emerge che risultano significativamente diminuiti i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico; si stima che decina di migliaia di S.r.l. saranno interessate da tale obbligo.


La norma prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che gli statuti devono essere adeguati entro nove mesi ma le società che non hanno l’obbligo di adeguare gli statuti potrebbero trovarsi (qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero superamento di uno dei limiti nei due esercizi precedenti) entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e, quindi, anche nella prossima assemblea di approvazione bilancio.


In proposito, per le società chiamate ad assolvere a tale obbligo nel 2019, appare opportuno procedere senza attendere i nove mesi, circostanza possibile, ma che imporrebbe ai professionisti nominati quasi alla fine dell’esercizio di eseguire comunque l’attività di revisione per l’intero anno, con la difficoltà di entrare in carica ad esercizio quasi concluso.

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