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Nuovo codice della Crisi di impresa - aggiornamenti


Come illustrato nella nostra precedente circolare, riteniamo opportuno fornirvi ulteriori aggiornamenti riguardo al nuovo Codice della Crisi di impresa entrato parzialmente in vigore lo scorso 16.03.2019.

In particolare vi segnaliamo che tra i soggetti tenuti alla segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della Crisi di Impresa) vi sono l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione.

Con riguardo all’Agenzia delle Entrate, si considerano rilevanti, quindi oggetto di possibile segnalazione, i debiti scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30% dei volumi d’affari del periodo di riferimento e purché comunque l’ammontare del debito scaduto non sia inferiore a determinate soglie risultanti dalla dichiarazione modello IVA relativa al periodo di imposta precedente.

Con riguardo all’INPS si fa invece riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore a € 50.000.

Con riguardo all’Agente della Riscossione, l’inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni superi per le imprese individuali, la soglia di € 500.000,00 e per le imprese collettive, la soglia di € 1.000.000,00.

La segnalazione all’OCRI da parte anche di uno solo dei soggetti di cui sopra comporta rilevanti rischi di continuità aziendale della ditta segnalata.

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