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Scadenza IMU e TASI


Con l’approssimarsi della scadenza per il pagamento della prima rata dell’IMU e della TASI, prevista per il 17 giugno (in quanto il 16 è domenica), è opportuno riepilogare i principi che sottendono le modalità di determinazione delle imposte comunali. Rispetto allo scorso anno non sono intervenute modifiche rilevanti alla disciplina dei due tributi. La legge di bilancio 2019, tuttavia, non ha previsto l’estensione della disposizione contenuta nell’art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015 che prevede che per gli anni dal 2016 al 2018 sia sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedevano aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.


Dall’anno 2019, quindi, non operando la disposizione menzionata, potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate fino a raggiungere i limiti massimi stabiliti dalla legge. Pertanto, i Comuni che non avevano ancora raggiunto le aliquote massime potranno aumentarle in relazione ai tributi locali (IMU e TASI) e all’addizionale comunale IRPEF entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019.


L’imposta è dovuta e deve essere liquidata in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso (viene computato per intero il mese nel quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni. Ad esempio, se Tizio ha acquistato un immobile il 13 maggio spetta a lui, e non al venditore, pagare l’imposta per l’intero mese). Per determinare, quindi, la prima rata scadente il 17 giugno 2019, dovrà essere calcolato il 50% dell’imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2018.



Relativamente alla TASI, le modalità e i termini di versamento sono disciplinati dal comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) e, anche in questo caso, è previsto che “Il versamento della prima rata della TASI sia eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2019 sarà eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2019.

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