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BONUS PUBBLICITA’

Gentili Clienti,

Vi chiediamo cortesemente di prendere visione della seguente comunicazione.


Il Decreto Rilancio ha incrementato per il 2020 la percentuale del credito riconosciuta dal 30% al 50% delle spese ammissibili. La base di calcolo dell’agevolazione è costituita dall’intero valore dell’investimento in spese pubblicitarie. È un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24. Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24 (codice tributo 6900).

Possono usufruire del bonus:

  • Imprese

  • Lavoratori autonomi

  • Enti non commerciali

Le spese ammesse sono quelle relative all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • Nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

  • Su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale o presso il sopra citato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Il credito d’imposta non spetta per tutte le forme di pubblicità su canali diversi da quelli ammissibili (es. spese per volantini cartacei, pubblicità su siti web non registrati come testata giornalistica, pubblicità tramite cartelloni, ecc.)

Per utilizzare il credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • La “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente le spese pubblicitarie sostenute o da sostenere nell’anno agevolato da effettuare con dichiarazione telematica dal 1° settembre al 30 settembre 2020. Le comunicazioni già presentate nel rispetto della precedente scadenza (dal 1° marzo al 31 marzo) resteranno valide.

  • La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, da effettuare dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021, per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’art.3, D.P.C.M. 90/2018.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.


Lo Studio Gemmi è, ovviamente, a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore chiarimento e coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.

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