Oggetto: CONVERSIONE DL COVID-19
Gentili Clienti,
con la presente informativa, proseguiamo nell'illustrazione delle tante novità introdotte dai vari Decreti Legge emanati nelle scorse settimane.
Vi chiediamo cortesemente di prendere visione della comunicazione.
INDENNITÀ’ PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE
Nei prossimi giorni le Casse di previdenza privata per i liberi professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, psicologi, notai, medici, ecc.) inizieranno ad erogare anche per il mese di Aprile 2020, il contributo di € 600,00 già stabilito per il mese di Marzo. L’erogazione dovrebbe avvenire in modo automatico, senza necessità di presentare ulteriori domande, per tutti coloro che hanno ricevuto 2 l’indennità nel mese di marzo consigliamo, però, di verificare eventuali diverse indicazioni sui siti delle singole Casse.
Si confermano, in gran parte, le regole già previste in precedenza:
Sono confermate le soglie di reddito precedenti, la novità è che per aprile si tiene conto solo del reddito professionale e non di quello complessivo;
Rimangono esclusi i professionisti che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o una pensione (dal divieto sono escluse le pensioni di reversibilità o indiretta);
Hanno diritto al contributo tutti gli iscritti alla Casse di previdenza nell’anno 2019 o comunque prima del 23.02.2020.
Ancora tutta da definire “la partita” per il contributo per il mese di maggio previsto dal DL rilancio, si annunciano novità in sede di conversione del DL ed è quindi opportuno attendere la norma definitiva.
Coloro che non avessero fatto domanda (per mancanza dei requisiti) per il mese di marzo, dovranno presentare la domanda per il contributo del mese di aprile, entro il prossimo 8 luglio 2020, con le procedure previste dalle singole Casse di previdenza.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI
Con la circolare 14/E del 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative, relative al credito di imposta spettante per gli affitti pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Si conferma che il credito di imposta, pari al 60% dell’affitto pagato, spetta solo per i soggetti con ricavi (2019) non superiori ad € 5 milioni e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019; il raffronto va effettuato per singolo mese e quindi potrebbero verificarsi casi in cui il bonus spetta per tutti e tre i mesi o anche per uno solo.
Per poter usufruire del credito di imposta è necessario che il canone sia pagato entro il termine massimo del 31.12.2020.
Il credito spetta per tutti gli immobili non abitativi utilizzati per attività di impresa (professionisti inclusi).
Per il raffronto del fatturato va considerata la data di emissione delle fatture, la verifica più semplice ed immediata può essere effettuata con la stampa del registro vendite/corrispettivi.
Il credito di imposta va utilizzato mediante compensazione in F24 (codice tributo 6920 anno 2020) a partire dal mese successivo a quello di pagamento del canone.
Se nel frattempo è stato concluso un accordo di riduzione del canone di locazione, il credito di imposta spetta sul canone ridotto, sempre se pagato.
La novità di rilievo introdotta, rispetto alla prime indicazioni, sempre nel rispetto del calo del fatturato superiore al 50% e per lo stesso periodo temporale, è che:
Spetta nella misura del 30% (in relazione alla componente immobiliare) dei canoni pagati dal conduttore di un contratto di affitto d’azienda.
Coloro che hanno subito un calo del fatturato superiore al 50% per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (rispetto agli stessi mesi del 2019) sono pregati, pertanto, di volerci consegnare al più presto le copie dei bonifici effettuati a saldo dei canoni, così da poter procedere alla compensazione alla prima occasione utile.
LIQUIDITÀ’ ALLE IMPRESE
Come già anticipato, con la conversione del DL Liquidità (convertito nella Legge 40/2020) sono state apportate alcune modifiche alle misure a favore delle liquidità delle imprese:
Elevato da € 25.000 ad € 30.000 (sempre nel limite del 25% del fatturato) il finanziamento con garanzia gratuita nella misura del 100% dell’importo erogato;
Sempre per la stessa tipologia di finanziamento la durata massima è stata portata da 6 a 10 anni e il periodo di preammortamento da 24 a 36 mesi;
Per i finanziamenti di importo superiore ad € 25.000 con garanzia dell’80/90% a seconda delle tipologie è prevista la facoltà di richiedere un preammortamento fino a 24 mesi.
Chi ha già presentato le domande e volesse usufruire delle novità prima indicate, dovrà contattare il proprio istituto di credito per le pratiche richieste dal singolo istituto.
DETRAZIONE 110% PER INTERVENTI EDILIZI
C’è molto interesse e stiamo ricevendo richieste di delucidazioni per le novità introdotte in tema di ristrutturazioni.
In attesa che sia pubblicato il decreto attuativo, al momento, non possiamo che riconfermare quanto già indicato nella nostra precedente Circolare Speciale Decreto Rilancio.
NUOVA SOGLIA UTILIZZO CONTANTE E CREDITO IMPOSTA PER POS
Anche se si tratta di una norma già nota da tempo, cogliamo l’occasione per ricordare che dal prossimo 1° luglio 2020:
Il limite all’utilizzo dei contanti in unica soluzione scende da € 3.000 ad € 2.000. Dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente ad € 1.000.
Si rammenta che il regime sanzionatorio è molto pesante e vi sono anche conseguenze di natura penale, con la segnalazione all’autorità antiriciclaggio.
Sempre dal prossimo 1° luglio è previsto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti ricevuti dai consumatori finali con carte di credito, debito e prepagate. Il contributo spetta ad imprese e professionisti con ricavi inferiori a € 400.000. Al fine di poter utilizzare il credito di imposta, gli esercenti e i professionisti che hanno installato il pos riceveranno una comunicazione da parte dei soggetti convenzionatori, con cadenza mensile e in via telematica, con l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate; le stesse comunicazioni saranno inviate anche all’Agenzia delle Entrate per i successivi controlli. Il credito di imposta sarà utilizzato in F24 per qualsiasi pagamento a debito, dal mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
OBBLIGO D’INFORMATIVA SU CONTRIBUTI PUBBLICI
Entro il 30.06.2020 chi ha ricevuto nel 2019 contributi pubblici complessivamente superiori a € 10.000 dovrà farne pubblicità secondo differenti modalità, a seconda della propria forma giuridica: nella nota integrativa al bilancio, sul proprio sito Internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria o addirittura sulla propria pagina Facebook. Il nuovo obbligo è stato introdotto per motivi di trasparenza dalla L. 124/2017 (art. 1, cc 125-127) poi modificato dal decreto Crescita (art. 35).
Soggetti beneficiari (destinatari dell'obbligo di pubblicità): devono adempiere agli obblighi di pubblicità:
Società di capitali
Società di persone, ditte individuali;
Forma di pubblicità:
La prima categoria: nella propria nota integrativa al bilancio;
La seconda categoria: sul proprio sito Internet o su portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Le sanzioni per l'inosservanza verranno irrogate dal 1.01.2020 in misura dell'1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro), maggiorata della sanzione accessoria e della restituzione integrale delle somme ricevute se non si adempie entro 90 giorni dalla contestazione.
Termini: la scadenza è per tutti il 30.06.2020
Importo: è soggetto a pubblicità soltanto il contributo (o la somma dei contributi) che superi i 10.000 euro.
Di conseguenza, chiediamo di informarci su ogni agevolazione/sovvenzione/aiuto di stato ricevuto dando particolare attenzione ad eventuali incentivi “de minimis”. Lo Studio valuterà, sulla base delle informazioni comunicate, la necessità di eventuali adempimenti dichiarativi.
Lo Studio Gemmi è, ovviamente, a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore chiarimento e coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
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