Oggetto: DL 34/2020 DECRETO RILANCIO – ULTERIORI MISURE
Gentili Clienti, con la seguente informativa proseguiamo nell'illustrazione delle ulteriori misure introdotte dal Decreto Rilancio.
Nelle prossime settimane è prevista l’emanazione di diversi decreti attuativi, di cui Vi daremo notizia non appena noti.
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
L’art. 26 si occupa delle agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese in crisi.
I benefici sono riservati alle medie imprese (con ricavi nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro) che abbiano subito nel bimestre marzo-aprile 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019.
La norma prevede che, se queste società (che abbiano la forma di società di capitali) aumentano il capitale sociale, al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d’imposta del 20% dell’importo versato, con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro (e un credito d’imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro); alla società, invece, compete un credito d’imposta pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
La somma di questi crediti d’imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000 euro. L’aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, e deve avvenire in denaro.
Sono agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo; non sono invece agevolati i versamenti a riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.), né gli aumenti a titolo gratuito.
L’aumento non è agevolato se avviene nell'ambito di gruppi societari: non sono, quindi, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo.
Entrambi i crediti d’imposta (sia quello spettante al soggetto che effettua il conferimento, sia quello spettante alla società) devono essere riversati (con gli interessi legali, ma senza sanzioni) se la società distribuisce riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024. Analoga decadenza opera per il socio nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024.
È previsto che con apposito DM, da emanare entro il 18 giugno 2020, siano stabilite le norme di attuazione. della misura, anche al fine di rispettare il suddetto limite di spesa. L’efficacia della misura agevolativa è vincolata all'autorizzazione della Commissione europea.
PROROGA TERMINI DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI AI FINI DEL SUPER AMMORTAMENTO
L’art. 50 proroga al 31/12/2020 il termine del 30/06/2020 già previsto per la consegna dei beni strumentali, con ordine e pagamento di acconto di almeno il 20% avvenuto entro il 31/12/2019, al fine di usufruire del super ammortamento ex art. 1 DL 34/2019.
INDENNITÀ’ PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE
L’art. 78 prevede il rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, ai fini del riconoscimento per i mesi di aprile e maggio 2020 del bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali. I requisiti di fruizione saranno contenuti in un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni.
INDENNITÀ’ A FAVORE DI LAVORATORI AUTONOMI L’art. 84 prevede che ai beneficiari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo ex art. 27 DL 18/2020 e cioè liberi professionisti titolari di partita IVA (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la medesima indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità di 1000 euro per il mese di maggio 2020.
Il reddito è determinato secondo il principio di cassa come differenza fra compensi percepiti e spese sostenute, comprese le quote di ammortamento; a tal fine gli interessati dovranno presentare domanda all'INPS nella quale auto certifichino il possesso dei requisiti.
Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/5/2020, è riconosciuta una indennità di 1000 euro per il mese di maggio 2020.
Ai beneficiari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo ex art. 28 DL 18/2020 e cioè lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, la medesima indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile, senza necessità di presentare alcuna ulteriore domanda → l’erogazione è già in corso in questi giorni.
Per questi ultimi soggetti il contributo di € 600 per il mese di maggio è sostituito dal contributo a fondo perduto.
Le indennità non sono imponibili ai fini IRPEF.
PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
L’art. 137 ripropone l’ennesima proroga delle agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1/7/2020, al di fuori del regime d’impresa.
La proroga prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11%.
Entro il 30/9/2020 dovrà essere predisposta perizia giurata di stima della partecipazione o del terreno e versata l’unica o la prima rata dell’imposta sostitutiva.
Il versamento può essere effettuato anche in tre rate di pari importo, la prima scadente il 30/9/2020 e quelle successive alla prima rispettivamente, il 30/9/2021 e il 30/9/2022, maggiorate degli interessi del 3% annuo.
INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE
L’art. 147 prevede una modifica del limite massimo dei crediti fiscali e contributivi compensabili ex art. 17 D.lgs. 241/97, innalzando per il solo anno 2020 la soglia da 700.000 euro a 1.000.000 di euro.
BONUS MOBILITA’ ACQUISTO MONOPATTINI/BICICLETTE ELETTRICHE
I soggetti maggiorenni e residenti nei capoluoghi di Regioni/Città Metropolitane/Capoluoghi di Provincia/Comuni con più di 50.000 abitanti possono godere di un’agevolazione pari al 60% della spesa sostenuta nel periodo 4 maggio – 31 dicembre 2020 per l’acquisto di biciclette (a pedalata assistita) e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini).
L’agevolazione può essere richiesta una sola volta e per un importo massimo di € 500,00. Anche in questo caso è prevista l’emanazione di un apposito decreto attuativo.
Con l’occasione segnaliamo altre novità introdotte in sede di conversione dei vari Decreti emanati nelle scorse settimane:
CONVERSIONE DECRETO LIQUIDITÀ (DL 23/2020)
In sede di conversione del Decreto Liquidità, la Camera dei Deputati, ha apportato le seguenti modifiche:
• Si alza il tetto massimo del finanziamento di € 25.000 ad € 30.000 (sempre nel limite del 25% del fatturato), con garanzia 100% data dallo Stato tramite il Fondo Centrale di Garanzia. • La durata massima del finanziamento passa da 6 a 10 anni;
• Per le operazioni già deliberate ed erogate prima della data di conversione del decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere alla propria banca di adeguare il finanziamento alle nuove condizioni previste.
• Tale tipologia di finanziamento può essere richiesta anche da associazioni professionali, società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazioni e broker (prima esclusi).
• Per i finanziamenti (con garanzia 80% del Fondi PMI) finalizzati alla rinegoziazione del debito in corso con le banche, il credito aggiuntivo deve essere almeno superiore del 25% (e non più del 10%) rispetto al debito residuo rinegoziato → in sostanza se un’azienda ha un in essere un finanziamento con un residuo debito di € 40.000, può ottenere un nuovo finanziamento, con garanzia dell’80% del Fondo PMI, di almeno € 50.000 con cui va ad estinguere quello in essere. Questa nuova previsione varrà solo per i finanziamenti deliberati in data successiva all’entrata in vigore della Legge di conversione del DL 23/2020.
Lo Studio Gemmi è, ovviamente, a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore chiarimento e coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
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