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D.L. Crescita 2019

Il D.L. 34/2019 “Decreto Crescita”, recante “misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene  importanti novità di natura fiscale.


Vediamo di comprendere quali sono i punti su cui puntare la nostra attenzione:



Super Ammortamento

L’art. 1 del D.L. 34/2019 ha reintrodotto l’agevolazione del “super-ammortamento”: le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 01.04.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 30.06.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:


· l’ordine sia accettato dal venditore,

· sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto;

potranno incrementare il relativo costo di acquisizione nella misura del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento/canoni di leasing.


Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.


Sono esclusi invece dall’agevolazione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto, in particolare le autovetture, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali o che vengano concessi in uso promiscuo ai dipendenti.


Modifiche al Regime Forfettario

Con la modifica apportata dall’art. 6 del D.L. 34/2019 all’art. 1 comma 69 della L. n. 190/2014, dal 01.01.2019 i contribuenti in regime forfetario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono obbligati ad operare le ritenute d’acconto di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati.

Viene disposto che l’ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (fino al 30.4.2019):


-  deve essere trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore del D.L. 34/2019 (quindi dal mese di agosto 2019);

- è versato nei termini di cui all’art. 8 del D.p.r. 602/1973, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.


Fatturazione Elettronica con San Marino

Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto in conformità ad accordi con detto Stato.

Sono comunque fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge (ad esempio per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS o per i contribuenti minimi o forfetari). Con uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica.


Modifiche alla Nuova Sabatini

Vengono apportate modifiche alla misura agevolativa “Sabatini – ter”. In particolare viene previsto che:

· il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;

· l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione per i finanziamenti inferiori a 100.000,00 euro;

· l’erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all’investimento.


Vendite di beni tramite piattaforme digitali

Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

- le vendite a distanza di beni importati;

- le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea

è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

- la denominazione,

- la residenza o il domicilio,

- l’indirizzo di posta elettronica;

- il numero totale delle unità vendute in Italia;

a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia 

- l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.


Inoltre viene disposto che il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto i dati richiesti se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.


Deducibilità IMU

È previsto l’aumento della soglia di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:


anno 2019:  50%

anno 2020: 60%

anno 2021: 60%

anno 2022: 70%



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