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SUPERBONUS 110%

Gentili Clienti,

Vi chiediamo cortesemente di prendere visione della seguente comunicazione.


Di recente emanazione, il Superbonus è l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio 2020 che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus 65%).


Il Superbonus interessa gli interventi effettuati da:

  • Condomìni;

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;

  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

  • Onlus e associazioni di volontariato. N.B. I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Il Superbonus spetta in caso di:

  • Interventi di isolamento termico sugli involucri;

  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

  • Interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di:

  • Interventi di efficientamento energetico;

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici;

  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, che può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi:

  • Di recupero del patrimonio edilizio (lettere a, b, h dell’articolo 16-bis del TUIR);

  • Di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. Bonus facciate, Art.1, commi 219 e 220 della legge 27 dicembre 2019, n.160)

  • Per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire:

  • Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

  • L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per tutti gli approfondimenti del caso, si allega la Guida dell’Agenzia delle Entrate di recente emanazione.


Lo Studio Gemmi è, ovviamente, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

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