Legge di Bilancio 2019 per i forfettari: Circolare esplicativa
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 9 del 10.04.2019, al fine di esaminare le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 in materia di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche che svolgono una attività di impresa o di lavoro autonomo.
Relativamente all'incompatibilità per l’applicazione del regime forfetario per i contribuenti in possesso di partecipazione in società di persone, l'Agenzia ha cambiato orientamento in confronto ai principi espressi nella circolare n. 10/2016, in quanto non è più consentito cedere la partecipazione durante il periodo di imposta, ma occorre che l’aspirante forfetario se ne liberi prima dell’inizio dell’anno. Tuttavia per l’anno 2019 la partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31.12.2019 e questo salva il regime forfetario per il 2019.
Tale possibilità è però limitata al 2019, in quanto la legge di bilancio è stata pubblicata a ridosso della fine dell’anno. Significa che in futuro occorre essere liberi da partecipazioni ostative al regime forfetario fin dall’inizio del periodo di imposta. Si ricorda che la partecipazione in società di persone è ostativa del regime forfetario indipendentemente dalla percentuale di possesso e dall'attività svolta dalla società, che può essere ben diversa da quella del socio forfetario in questo differenziandosi dalle partecipazioni in società a responsabilità limitata.
L’Agenzia precisa che le cessioni di quote di società di persone, poste in essere con lo scopo di entrare nel forfait, sono estranee al qualunque ipotesi di abuso del diritto.
La sopraggiunta proprietà di partecipazioni (successioni o donazione) in corso d’anno non compromette invece il regime forfetario, purchè ceduta entro l’anno: diversamente, salta il forfait dall’anno successivo. Viene confermato che la partecipazione in società semplici che non producono reddito di impresa o di lavoro autonomo non compromettono il regime forfetario (esempio: società semplici agricole, immobiliari o proprietarie di partecipazioni).
Anche la partecipazione in imprese familiari (e come aggiunto dalla circolare, imprese coniugali), è comunque incompatibile con il regime forfetario e quindi non si deve attendere la fine del periodo di imposta ma occorre svincolarsi prima dell’inizio dell’anno (a eccezione dell’anno 2019).
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