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Elementi essenziali della fattura elettronica

Aggiornamento: 5 mar 2019



L’art. 21 del DPR 633/1972 (non modificato con l’introduzione della fatturazione elettronica) stabilisce gli elementi minimi che deve contenere una fattura, affinché possa essere considerata validamente emessa.



Si invitano i gentili clienti a prestare la massima attenzione anche al contenuto delle fatture ricevute, in quanto l’assenza di anche di uno solo degli elementi, può comportare l’indetraibilità dell’IVA ivi indicata e l’indeducibilità dell’imponibile.


In particolare si segnala che a volte la descrizione dei beni e delle prestazioni ricevute non è esaustiva o completa o dettagliata o non è ben specificata e questo non consente la verifica dell’inerenza del costo all’attività d’impresa o professionale.


Nei casi più gravi l’amministrazione finanziaria può altresì contestare la falsa fatturazione, con risvolti di carattere anche penale (art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000).



Elementi minimi di una fattura:


  1. data di emissione;

  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

  4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

  8. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

  9. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

  10. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

  11. eventuale annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

  12. totali imponibili distinti per aliquote o titolo di esenzione/non imponibilità/fuori campo iva.


Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in italiano a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Altre normative prevedono una ulteriore lunga lista di elementi.


A titolo di esempio ricordo che le società iscritte nel Registro delle Imprese hanno l’obbligo di indicare in fattura:


- l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società;

- il numero di iscrizione al registro;

- per le società di capitali, il capitale sociale;

- per le società a responsabilità limitata, l’indicazione dell’eventuale unico socio;

- l’eventuale stato di liquidazione della società.



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