Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.
Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.
Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.
Si possono riscattare:
i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:
1. di iscrizione fuori corso;
2. già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi.
Recentemente, il decreto legge 4/2019 ha voluto agevolare il riscatto della laurea, in particolare per le giovani generazioni.
Tra le principali novità segnaliamo:
1. Per gli anni 2019, 2020, 2021 è data la possibilità di riscattare la laurea ad un prezzo agevolato pari a 5.241,30 euro per ogni anno riscattato. L’agevolazione è valida fino al compimento del 45esimo anno di età e i contributi così riscattati saranno validi ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva;
2. è prevista, inoltre, una detrazione del 50% sull’onere pagato per il riscatto della laurea per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo, comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non consecutivi.
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